Risponde
il Prof. Giuseppe Zannetti:
Nella
normativa giuridico-amministrativa italiana, concetti e situazioni
inerenti alla tutela dell’ambiente e ai relativi obblighi per
le pubbliche istituzioni sono stati introdotti solo in tempi relativamente
recenti. Del resto, la nostra stessa Costituzione non contiene alcun
riferimento esplicito all’ambiente e alla sua difesa, tanto
che solo nella sentenza n. 614 del 30,12.1987 la Corte Costituzionale
ha indicato negli art. 9 e 32 della Costituzione stessa i precetti
di riferimento inerenti alla protezione dell’ambiente, in particolare
laddove detti articoli dispongono l’impegno dello Stato e delle
sue istituzioni rispettivamente nella promozione della cultura, del
paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché
nella tutela della salute dell’individuo e della collettività.
La normativa che ha fatto seguito a questo pronunciamento della Corte
Costituzionale in materia di ambiente brilla non solo per intensità
e volume crescente, ma anche per il suo sviluppo alquanto disordinato
e talvolta contradditorio, anche se non manca fortunatamente di alcuni
punti di riferimento precisi, il primo dei quali è costituito
dal D. Lg.vo 18.8.2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali).
Ai sensi di quest’ultimo decreto, in effetti, il sindaco (art.
54), quale ufficiale del Governo, è tenuto, fra l’altro,
all’emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e
dai regolamenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, nonché
ad adottare “provvedimenti contingibili e urgenti” richiesti
e motivati dalla necessità di prevenire ed eliminare pericoli
gravi per l’incolumità dei cittadini. Il collegamento
sequenziale ed estensivo delle situazioni configurate in questo articolo
con la tutela dell’ambiente è assicurato comunque dalla
definizione di “ambiente” espressa dalla Suprema Corte
(Cass. Pen. Sez. III, 28.10.1993, n. 9727) che così recita:
“Per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali
e delle stesse opere più significative dell’uomo protette
dall’ordinamento perché la loro conservazione è
ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona, L’ambiente
è una nozione, oltrechè unitaria, anche generale, comprensiva
delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento
italiano dal diritto comunitario”.
Da questi riferimenti normativi dovrebbe essere inconfutabile il campo
di intervento del sindaco e le conseguenti sue responsabilità
in materie diverse, ma intimamente connesse fra di loro dal concetto
di ambiente: a puro titolo di esempio, le interazioni fra salubrità
ambientale, inquinamento dell’aria e delle acque superficiali
e profonde, emissioni anomale, salute dei singoli e della collettività
umana e animale, integrità delle coperture vegetali del territorio
e conservazione del patrimonio artistico e paesaggistico costituiscono
un unicum che lo Stato, anche attraverso le competenze affidate proprio
agli amministratori locali, assume in pieno fra le proprie competenze
primarie.
L’intervento del sindaco nelle suddette materie si esprime di
solito attraverso ordinanze contingibili e/o urgenti, quando trovano
origine in eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, che non
possono essere affrontati con strumenti giuridici ordinari, più
spesso in circostanze configurate nelle disposizioni di cui all’art.
50, comma 5 (emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
locale) e all’ art. 54, comma 2, del D. L.vo 267/2000 (prevenzione
di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini), all’art.
32 della L. 833/1978 (igiene e sanità pubblica veterinaria),
all’art 13 del D. L.vo 22/87 (le cosiddette “emergenze-rifiuti”)
e all’ art. 9 del D. L.vo 447/95 (inquinamento acustico).
Oltre che con ordinanze, il potere-dovere del sindaco in materia di
tutela dell’ambiente si deve esprimere anche con attività
di concessione o rifiuto di autorizzazioni e con l’adozione
di regolamenti attuativi di normative statali o regionali.
Del resto, tutta la legislazione recente, soprattutto quella specialmente
inerente a problematiche di tutela ambientale, fa riferimento ai doveri
di intervento del sindaco e alle sanzioni previste in caso di inottemperanza
degli obblighi in essa prescritti, soprattutto per quanto attiene
alla bonifica e al ripristino ambientale di siti o aree inquinate
(artt. 17 e 51 bis del D. L.vo 22/1997 e D. M. 471/1999).
Le suddette sanzioni, quando si riferiscano a pubblici amministratori,
integrano quanto disposto in sede penale dall’art. 328 C.P.
(rifiuto di atti d’ufficio, quasi sempre per la mancata attivazione
di interventi in materia di tutela ambientale), dall’art. 659
C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per inquinamento
acustico), dall’art. 674 C.P. (getto pericoloso di cose, in
caso di inquinamento elettromagnetico e atmosferico), appunto per
reati di cui possono essere fondatamente chiamati a rispondere proprio
sindaci o assessori (Cass. Pen., sez. III, 13.1.1999, n. 915).
La quasi totalità dei reati ambientali previsti nel nostro
ordinamento giuridico, peraltro, ha carattere contravvenzionale e,
perciò, non richiede un’analisi giudiziale sulla consistenza
del dolo e ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente
e volontaria, sia essa colposa o dolosa (art. 42 C.P.).
In realtà, il sindaco condivide ampiamente le proprie responsabilità
in materia ambientale, soprattutto quelle omissive, con altre figure
amministrative e giuridiche riconosciute tali anche dal già
citato T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali. In particolare,
detta normativa sancisce la distinzione fra organi politici comunali
con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (Consiglio
comunale, commissioni consiliari) e quelli con funzioni di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica (assessori con delega, direttori
generali, dirigenti).
Gli assessori, in particolare, operano in tutta evidenza a seguito
di delega formale del sindaco, secondo la prassi dettata dai singoli
statuti e regolamenti comunali e in piena consonanza con quanto riconosciuto
a chiare lettere dalla stessa Suprema Corte, che ha ammesso “l’impossibilità
per il sindaco di provvedere in via diretta e personale a tutti gli
adempimenti, pubblici e privati, connessi alla sua carica”.
A questo stato di cose può conseguire, dunque, una sostanziale
redistribuzione delle responsabilità penali, anche quelle di
natura ambientale, a vantaggio - si fa per dire ! - dei sindaci che,
infatti, potrebbero essere comunque chiamati a rispondere penalmente
per loro colpa nella scelta dei rispettivi delegati in materia e per
non avere adeguatamente vigilato sulle loro attività.